CHI È IL BIOLOGO NUTRIZIONISTA?
ASPETTI GIURIDICI DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO NUTRIZIONISTA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 396/67 G.U. n° 149 16.06.1967
DPR 328/2001 G.U. n° 190 suppl. ord. 17.08.2001
DM n. 362 del 22.07.1993 G.U. n° 219 17.09.1993
LA PROFESSIONE NELLA NORMATIVA
Legge 396/67 Art. 3: Individua l’oggetto della professione al comma b) …………Omissis…………… b): valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante …………Omissis……………
DPR 328/2001
Art. 31: definisce e caratterizza l’attività professionale del biologo iscritto …………Omissis…………… h): Problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici …………Omissis……………
DM 362 del 22.07.1993
Il DM prevede le singole prestazioni professionali emanato dal Ministero di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministero della Sanità corredato con parere favorevole del Consiglio di Stato in adunanza generale del 28.01.1993.
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
La “valutazione dei bisogni nutritivi” è qualificata dalla legge stessa come oggetto della professione: ne deriva che il risultato della valutazione dei bisogni nutritivi può rivolgersi al cliente nella forma elaborazione/determinazione/prescrizione di una dieta che il medesimo deve rispettare per il conseguimento dei fini che si prefigge. La legge istitutiva, il DM del Ministero di Grazia e Giustizia e il DPR 328/2001 abilitano il biologo:
• ad eseguire valutazioni dei bisogni nutritivi ed energetici;
• a prescrivere conseguentemente le opportune diete.
Ne segue che: il biologo è l’unico professionista a favore del quale esistono precise norme di rango legislativo che riconoscono la sua competenza:
• a valutare i bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante;
• a prescrivere le conseguenti diete.
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 16.11.2005 n. 6394, in Foro Amm. Cons. St., 3305 ha stabilito che contribuisce a dare fondamento alle competenze del biologo il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93. Il nutrizionista biologo, è abilitato all’esercizio della professione con specifiche competenze. Il DM 16 marzo 2007 in G.U. n. 152 del 3/7/2007 determina le nuove classi di Laurea Magistrale e a proposito della classe 61 m, Scienze della Nutrizione Umana, dichiara che i laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:
• possedere una solida conoscenza delle proprietà dei nutrienti e dei non nutrienti presenti negli alimenti e delle modificazioni che avvengono durante i processi tecnologici;
• conoscere specificatamente i meccanismi biochimici e fisiologici della digestione e dell’assorbimento e i processi metabolici a carico dei nutrienti e riconoscere gli effetti dovuti alla malnutrizione per eccesso e per difetto;
• conoscere le tecniche ed i metodi di misura della composizione corporea e del metabolismo energetico;
• conoscere ed essere in grado di applicare le principali tecniche di valutazione dello stato di nutrizione e saperne interpretare i risultati;
• conoscere la biodisponibilità, inclinazioni ed effetti collaterali degli integratori;
• conoscere la legislazione alimentare e sanitaria nazionale e comunitaria per quanto riguarda la commercializzazione e il controllo degli alimenti, degli ingredienti, degli additivi e degli integratori alimentari;
• conoscere le principali tecnologie industriali applicate alla preparazione di integratori alimentari e di alimenti destinati ad alimentazioni particolari;
• essere in grado di definire la qualità nutrizionale e l’apporto energetico dei singoli alimenti e di valutare i fattori che regolano la biodisponibilità dei macro e dei micronutrienti;
• conoscere l’influenza degli alimenti sul benessere e sulla prevenzione delle malattie, nonché i livelli di sicurezza, le dosi giornaliere accettabili ed il rischio valutabile nell’assunzione di sostanze contenute o veicolate dalla dieta;
• conoscere le tecniche di rilevamento dei consumi alimentari e le strategie di sorveglianza nutrizionale su popolazioni in particolari condizioni fisiologiche, quali gravidanza, allattamento, crescita, senescenza ed attività sportiva;
• conoscere le problematiche relative alle politiche alimentari nazionali ed internazionali.
Questi laureati potranno svolgere tali attività solo se iscritti all’Ordine Nazionale dei Biologi, cioè in qualità di biologi nutrizionisti. Il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio “benessere”, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento delle stato di salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.
ASPETTI SPECIFICI DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Il nutrizionista biologo, è abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi. L’iscrizione all’Ordine conferisce il titolo giuridico per svolgere la professione. Il possesso di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, Master, Attestati di corsi di formazione sono titoli culturali e formativi che consentono di svolgere con più competenza la professione.
AMBITO PROFESSIONALE DEL BIOLOGO NUTRIZIONISTA
• Elaborazione autonoma dei profili nutrizionali al fine di proporre a chi ne faccia richiesta un miglioramento del proprio “benessere”, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute. In tale ambito, il biologo può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.
• Determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi ecc. in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti.
• Determinazione di diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, nosocomi ecc..
• Consigliare integratori alimentari qualora la dieta non sia sufficiente a soddisfare i bisogni energetici nutritivi.
BIOLOGO NUTRIZIONISTA E SSN (Sistema Sanitario Nazionale)
La legge quadro sull’organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale, n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, include il biologo quale profilo professionale che opera in sanità.
La tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.
PROFESSIONALITÀ DEL BIOLOGO NUTRIZIONISTA
Professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione. Il livello di conoscenza richiesto dalle professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione è acquisito attraverso il completamento di percorsi di istruzione universitaria di II livello o post-universitaria (laurea magistrale cinque anni). Il livello di conoscenza richiesto dalle professioni tecniche è acquisito attraverso il completamento di percorsi di istruzione secondaria, post-secondaria o universitaria di I livello (laurea tre anni). Il gruppo delle professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione, richiede un elevato livello di conoscenza teorica per analizzare e rappresentare, in ambiti disciplinari specifici, situazioni e problemi complessi, definire le possibili soluzioni e assumere le relative decisioni. I loro compiti consistono nell’arricchire le conoscenze esistenti, promuovendo e conducendo la ricerca scientifica; nell’applicare le conoscenze e i metodi per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie e delle disfunzioni; nell’interpretare criticamente e sviluppare concetti, teorie scientifiche e norme; nell’insegnarli e trasmetterli in modo sistematico; nell’applicarli alla soluzione di problemi concreti.
Il codice specifico, previsto dalla Classificazione delle Professioni CP2011, che individua il biologo nutrizionista è 2.3.1.1.1, ricompreso appunto tra le Professioni Intellettuali, Scientifiche e di Elevata Specializzazione. È rilucente che l’esercizio della professione di biologo resta comunque regolato dalle leggi dello Stato.
CODICE DEONTOLOGICO
È stato approvato dal Consiglio dell’Ordine in data 16/02/1996. In data 25/01/2007 è stato adeguato alla Legge 248/2006 in merito all’Art. 16 dove al primo comma vi era il riferimento al tariffario minimo abrogato dalla suddetta norma. Al professionista è fatto obbligo di conoscere il Codice Deontologico e applicare quanto in esso contenuto.
USO DI APPARECCHIATURE
Nello svolgimento dell’attività è possibile utilizzare apparecchi non invasivi, ritenuti di ausilio nella rilevazione di parametri utili alla valutazione dello stato nutrizionale ed energetico della persona. Si deve usare grande cautela nella scelta dell’apparecchio e nel suo utilizzo poiché alcuni di questi, classificati come “elettromedicali” (in particolare di Classe II), possono comportare l’adozione di particolari misure per la loro detenzione ed utilizzo.
È FATTO DIVIETO AL BIOLOGO NUTRIZIONISTA DI:
• fare diagnosi;
• prescrivere farmaci;
• prescrivere analisi;
• utilizzare apparecchiature invasive;
• utilizzare titoli diversi da quelli determinati dall’O.N.B.
CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ SESSIONE XLVIII ESPRIME PARERE
a) Mentre il medico-chirurgo può, ovviamente, prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, è corretto ritenere che il biologo possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo;
b) Il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio “benessere”, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento delle stato di salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione;
c) Il dietista, profilo professionale dell’area tecnico-sanitaria, individuato dal D.M. 14 settembre 1994, n. 744, ex art. 6, comma 3 del D.Lgs. 502/92, “svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale” e, in particolare, in collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica.
Puoi verificare la mia iscrizione all’albo dei professionisti sul sito dell’Ordine Nazionale dei Biologi alla pagina http://www.onb.it/servizi/elenco-iscritti/, digitando il numero d’iscrizione: AA_088251.